Come limitare l’effetto deriva dei fitofarmaci: due sentenze modello nella difesa del territorio e della salute.
Gli interessi dell’agricoltura convenzionale si scontrano con quelli della tutela della salute umana e ambientale. L’uso massiccio di prodotti fitosanitari può danneggiare il territorio circostante e le persone che vivono nelle zone confinanti. I trattamenti effettuati con gli atomizzatori, che permettono l’irrorazione delle particelle di fitofarmaci in soluzione acquosa, veicolate con un potente flusso d’aria, danno luogo al cosiddetto "effetto deriva", ovvero alla dispersione aerea dei pesticidi che si diffondano nell’ambiente circostante, inquinando l'aria, l'acqua, il suolo e poi, di conseguenza, tutte le forme di vita, animali e vegetali. Interventi pubblici e pronunce giudiziarie possono ridurre i potenziali danni ambientali.
Per limitare i rischi derivanti dai pesticidi il Comune di Malosco, in provincia di Trento, ha emanato un regolamento articolato in sedici punti che norma le coltivazioni intensive e l'impiego di fitofarmaci. Malosco ha vietato dal 2010 i prodotti delle classi di maggiore tossicità, i pali metallici e di cemento per la realizzazione degli impianti di frutticoltura intensiva, le reti antigrandine di plastica.
Il "Regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole" ha stabilito anche che per nuovi impianti e rinnovi dei vecchi sarà necessario realizzare delle siepi a protezione dell'effetto di deriva dei fitofarmaci.
Il Regolamento è stato impugnato dai melicoltori convenzionali dinanzi al TAR Trento sostenendo l’illegittimità dei divieti posti a limitazione delle attività produttive. Il Tribunale Regionale con sentenza del 14 gennaio 2012 prende atto che il Regolamento del Comune di Malosco ha disciplinato la materia in rispetto "del paesaggio definito come un bene di tutti anche dalla stessa Convenzione europea del paesaggio, nonché della vocazione turistica del Comune”. Ha rilevato, altresì, che “lo sviluppo dei fondi coltivati a meleto ha in parte soppiantato la tradizionale vocazione agricola della Valle di Non, in passato basata prevalentemente sull’allevamento e sulla coltura del foraggio e dei cereali, portando il problema della regolamentazione dell’uso dei pesticidi per proteggere le piante dagli agenti patogeni”. Il Tribunale ha riconosciuto il potere dei Comuni ad intervenire in questa materia, in quanto titolari di funzioni proprie, che l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 individua in tutte quelle riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente tra l’altro nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Il TAR ha preso in considerazione il contenuto dei provvedimenti (divieto atomizzatori, trattamenti a distanza di 50 m dalle abitazioni, bando di prodotti molto pericolosi per quanto ancora in commercio) e ha confermato la legittimità dell’introduzione in sede comunale di valori più rigorosi rispetto a quelli validi sul territorio provinciale in applicazione del principio di cautela, che rende necessario minimizzare le esposizioni ai fitofarmaci. Il Comune di Malosco ha, quindi, esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale sulla base proprio del principio di precauzione.
Si è conclusa positivamente anche la controversia legale avviata da un cittadino di Quarrata (PT) nei confronti di un vigneto confinante con la sua proprietà. Il cittadino si è ritenuto danneggiato dalla quantità di diserbanti e pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, diffondendosi anche all'interno della propria abitazione. Il Tribunale di Pistoia ha disposto accertamenti tecnici incaricando un consulente tecnico per verificare l'eventuale “effetto deriva”, cioè il deposito nella campagna del vicino delle sostanze antiparassitarie utilizzate dal viticoltore. Il perito ha concluso che risulta impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto il rischio di effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo possono ridurre notevolmente.
Con sentenza del 26/8/2014 il Tribunale di Pistoia ha, quindi, ordinato al viticoltore di Quarrata (PT) di eseguire i trattamenti antiparassitari con modalità tese a contenere le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione opposta al confinante). Per la prima volta il giudice, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 844 del codice civile, ha dichiarato l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando al produttore di vino di trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Il Giudice ha ritenuto necessario contemperare le esigenze della produzione vinicola con le ragioni della proprietà del vicino individuando quelle cautele che, da un lato, consentano la prosecuzione dell'attività agricola implicante gli usuali trattamenti antiparassitari e, dall'altro, assicurino la piena tutela della salute del vicino.
Istituzioni, cittadini e magistratura hanno, attraverso queste due sentenze storiche, sollecitato una maggiore attenzione sull’incremento dell’uso dei diserbanti e sugli effetti negativi che possono provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla fauna e flora e sulle acque destinate alla potabilizzazione. Hanno, inoltre, dimostrato che esistono gli strumenti normativi per limitare l'uso dei pesticidi in agricoltura.
Avv. Silvia Caucchioli
Consulente di Adiconsum Verona (associazione difesa consumatori e ambiente)